Referendum costituzionale 2 / IL NUOVO SENATO

L’esito del processo costituente ci ha condotto ad una forma parlamentare che si basa sul bicameralismo perfetto. In Italia la Camera e il Senato hanno gli stessi poteri e le stesse prerogative, di cui due sono basilari per il funzionamento democratico, entrambe accordano la fiducia al Governo, che rimane in carica solo sino a quando ha la fiducia di entrambi i rami del Parlamento, e le leggi per essere approvate in via definitiva devono passare all'approvazione di entrambi le camere nello stesso identico testo senza nessuna variazione.

Già in assemblea costituente il tema del bicameralismo perfetto è stato fortemente dibattuto, soprattutto nelle file delle forze laiche si temeva che questo sistema avrebbe rischiato di ingessare la procedura legislativa frenando ogni progetto di cambiamento. Prevalse però la tesi garantista, che vedeva nella doppia lettura una forma di tutela rispetto ad eventuali colpi di mano, visto che la dittatura era stata appena sconfitta.

Nel tempo la forma del bicameralismo perfetto ha creato due enormi problemi. Nella pratica il potere legislativo si è spostato dal Parlamento all'Esecutivo. I vari governi, già dagli anni ’80, hanno utilizzato la forma della decretazione d’urgenza che ha un percorso privilegiato in quanto ha un termine per la conversione in legge. Ad oggi sono pochissime le leggi di iniziativa parlamentare che giungono all'approvazione definitiva e quasi nulle quelle di iniziativa popolare. In secondo problema è che le differenziazioni sempre più marcate delle leggi elettorali per le due Camera hanno avuto come effetto il formarsi di maggioranze di segno opposto nei due rami del Parlamento, che unito ha un sistema oggi tripolare nel paese, ai classici raggruppamenti di centro destra e centro sinistra si è unito il Movimento Cinque Stelle, hanno portato ad una sostanziale ingovernabilità con il susseguirsi di governi tecnici o di larghe intese.

Il nuovo Senato, proposto dalla Riforma Costituzionale, ha due caratteristiche fondamentali quello di essere rappresentativo delle autonomie locali rimaste, Regione e Comuni, sul modello del Bundesrat tedesco o camera dei Lander. La seconda caratteristica è la forte limitazione degli ambiti di intervento legislativo di questo nuovo Senato.

La modifica dell’articolo 56 della Costituzione ci propone queste novità:

  • Solo la Camera esprime la fiducia al Governo;
  • Il Senato rappresenta non la nazione ma le autonomie locali;
  • Si occupa di tutto quanto attiene all’Unione Europea (proprio come il Bundesrat).

Il Senato sarà composto da 95 membri rappresentanti delle autonomie locali e da cinque senatori “che posso essere nominati dal Presidente della Repubblica”.

La ripartizione dei senatori, tra le diverse regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, viene fatta in base alla popolazione e i senatori rimangono in carica per lo stesso periodo di durata degli organi di governo degli enti che nominano.

Qui nasce il primo problema ed è quello di come verranno scelti dalle Regioni i consiglieri e i sindaci che andranno a sedere in Senato. Per avere un po’ di chiarezza bisogna andare alla norma transitoria della legge di riforma. Al momento dell’entrata in vigore della legge, in caso di voto favorevole dei cittadini italiani al referendum, verranno presentate ai vari consigli regionali delle liste composte da consiglieri regionali e sindaci e i consigli regionali voteranno e verranno attribuite i seggi del Senato sostanzialmente con il metodo proporzionale, senza interpellare in alcun modo i cittadini e trasformando sostanzialmente il Senato in organo di secondo livello non eletto a suffragio universale diretto. Successivamente alla scadenza dei diversi Consigli regionali, che scadono in tempi diversi regione per regione, si potrà trovare una modalità modificando i diversi Statuti delle Regioni per permettere che siano gli elettori ad eleggere direttamente i loro rappresentanti al Senato. Ad oggi non è però chiara la modalità che potrebbe anche essere diversa regione per regione, visto che le regione anche in materia elettorale hanno una discreta autonomia statutaria In realtà l’articolo 56, nuova formula, fa riferimento alla possibilità di elaborare una legge nazionale che determini la modalità di elezione dei senatori. Sicuramente siamo di fronte ad un punto di assoluta incertezza.

Il modificato articolo 59 mantiene in capo al Presidente della Repubblica la facoltà di nominare cinque senatori che “hanno illustrato la Patria”. Non saranno però Senatori a vita ma rimarranno in carica per 7 anni, la stessa durata del mandato del Presidente, e non potranno essere più nominati. Anche qui qualche dubbio resta. Il Presidente può nominare al massimo cinque senatori, questa però rimane un eventualità, secondo quanto indicato dall’articolo 56, questo può determinare una composizione del plenum del Senato variabile da 95 a 100. Inoltre non è indicato se in caso di morte o dimissioni di uno dei senatori nominati prima della scadenza dei sette anni lo stesso Presidente può provvedere alla sostituzione.

Il nuovo articolo 64 introduce due forme di tutela per le minoranze di entrambe le Camera “la garanzia dei diritti delle minoranze parlamentari” e lo statuto delle opposizioni.

Il modificato articolo 69 determina inoltre che non ci sarà un indennità di carica per i Senatori. Quindi i Senatori Consiglieri regionali o Sindaci continueranno a percepire unicamente l’indennità prevista per la loro funzione di consigliere regionale o di Sindaco e si potrà verificare che due senatori percepiscano indennità anche molto diverse tra loro.

Presidente diocesano AC
Massimiliano Franzoni

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