Referendum costituzionale 3 / Il procedimento legislativo

La riforma costituzionale, che sarà sottoposta al giudizio degli italiani il prossimo 4 dicembre, cambia profondamente il procedimento legislativo previsto dalla Costituzione vigente. La Camera dei deputanti detiene nella stragrande maggioranza dei provvedimenti il potere legislativo. Il Senato ha un residuo di potere legislativo unicamente rispetto alle leggi di riforma della costituzione, a quelle che riguardano direttamente gli enti locali, i trattati concernenti l’Unione Europea e le cause di ineleggibilità dei senatori. Per gli altri provvedimenti 1/3 dei componenti del Senato entro 10 giorni dall'approvazione alla Camera può chiedere di esaminare la legge approvata. Il Senato può approvare entro 30 giorni delle proposte di modifica da sottoporre alla Camera, che delibererà sulle proposte di modifica in via definitiva. Sulle materie dove non sia chiara la competenza del Senato a deliberare, il giudizio d competenza sarà affidato alla comune decisione dei Presidenti di Camera e Senato. Si tratta di un punto debole della Riforma perché non è contemplato cosa accade nel caso in cui i due presidenti non siano d’accordo sul giudizio di competenza e qui si rischia lo stallo. Ragionevolmente si potrebbe pensare ad un intervento della Corte Costituzionale anche se non averlo esplicitato espone a qualche rischio. Allo stesso tempo, non avendo posto alcun rafforzativo al giudizio dei Presidenti sulla competenza, si rischia di essere sommersi dai ricorsi sempre all’Alta Corte aumentando esponenzialmente l’incertezza.

Il nuovo articolo 71 prevede l’iniziativa legislativa anche per il Senato, che approvando a maggioranza un disegno di legge può chiederne l’esame alla Camera dei deputati. In questo caso non vengono indicati tempi di esame con il rischio che il potere legislativo del Senato sia in realtà fittizio. Stesso vale per le leggi di iniziativa popolare che possono essere presentate da 150 mila elettori. L’articolo 70 riformato introduce invece un nuovo tipo di legge, quella che viene definita essenziale per l’attuazione del programma di governo. Tale tipologia di legge ha un percorso preferenziale nel calendario d’esame da parte della Camera dei deputati con tempi strettissimi per l’esame e per l’approvazione. Si cerca in questo modo di porre fine alla decretazione d’urgenza e alle sabbie mobili parlamentari che hanno caratterizzato tutto il percorso repubblicano, anche se può rappresentare una forte ipoteca dell’esecutivo sul potere legislativo.

Norma di garanzia è quella prevista dal nuovo articolo 73 dove viene introdotta la possibilità per ¼ dei deputati e 1/3 dei senatori di richiedere, prima della promulgazione della legge, un parere preventivo di legittimità costituzionale alla Corte, che dovrà pronunciarsi entro 30 giorni. Le richieste di parere dovranno essere presentate entro 10 giorni dall'approvazione della legge. La norma consente di evitare che l’incostituzionalità venga sancita dopo la promulgazione della legge con problemi che risultano evidenti nella situazione attuale, dove addirittura la legge elettorale era stato considerata contraria alla Costituzione dalla Corte.

Viene modificata anche la norma sul referendum abrogativo. Vengono introdotti il referendum propositivo e di indirizzo, senza però stabilire le modalità ma rinviando ad una legge ordinaria con il rischio che non si giunga mai ad approvare questa legge evitando così l’introduzione effettiva di istituti di democrazia diretta importanti. Se si pensa che le Regioni erano previste nella Costituzione del 1948, attribuendo alla legislazione ordinaria la modalità di applicazione di questi enti locali. La legge sulle Regioni è stata approvata solo venti anni dopo nel 1970. Si prevede anche un referendum abrogativo con quorum delle firme da raccogliere che passa da 500 mila a 800 mila e vengono cambiate anche le condizioni per la validità del referendum stesso. Il quorum non è più la metà degli elettori ma la maggioranza dei votanti delle ultime elezioni della Camera, facilitando così la possibilità di avere referendum validi con quorum raggiunto.

Si cerca di dare un limite alla decretazione d’urgenza. Non sarà infatti possibile ripresentare decreti non convertiti in legge nei termini previsti, evitando provvedimenti abnormi come i mille proroghe che mettono insieme materie aventi contenuti non omogenei.

Rimangono competenza esclusiva della Camera dei deputati materie di particolare importanza come la dichiarazione dello stato di guerra e provvedimenti di amnistia ed indulto. Le commissioni di inchiesta saranno esclusiva competenza della Camera e non ci saranno commissioni bicamerali di inchiesta, tranne quelle che devono occuparsi di affari concernenti le autonomie locali.

Presidente diocesano AC
Massimiliano Franzoni

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