Referendum costituzionale 5 / Le autonomie locali

Il titolo V della Costituzione, quello che si occupa delle autonomie locali, è stato già riformato con la legge costituzionale n. 3 del 2001 approvata a grande maggioranza con il referendum costituzionale del 7 ottobre 2001. La riforma doveva avere la caratteristica di ordinamento a spiccata natura federalista seguendo peraltro le indicazione degli stessi costituenti che hanno scritto all'articolo 5 “La repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento”. In realtà la mancata chiarezza nella demarcazione tra i poteri delle Regioni e quelli del stato ha provocato una forte conflittualità con il coinvolgimento spesso e volentieri della Corte Costituzionale.

La riforma Renzi-Boschi tende proprio a far chiarezza sulle competenze attribuite alle Regioni e quelle che rimangono invece nelle mani del Parlamento e dell’Esecutivo.

Il primo dato è però l’abolizione, stavolta in via definitiva, delle Province che vengono cancellate dall'articolo 114 che enumera le autonomie locali. La campagna contro l’ente Provincia è stata principalmente una campagna mediatica contro un ente per definizione inutile, in quanto aveva pochissimi contatti con i cittadini. Tutte le forze politiche con rare distinzioni, fuori dal coro sin da subito la Lega Nord, hanno cavalcato il principio dell’ente inutile la cui abolizione avrebbe portato grandi risparmi alle casse dello stato. In realtà i risparmi prodotti, dati Cgia di Mestre, sarebbero attorno ai 510 milioni di Euro annui, che sono cifra molto esigua rispetto al bilancio dello stato. La campagna mediatica non ha in alcun modo tenuto conto dei tanti ruoli di programmazione in diversi settori di attività delle autonomie locali, che erano di competenza della Provincia e che attualmente devono ancora trovare un titolare. La Riforma infatti abolisce in via definitiva le Provincie ma non individua un livello intermedio tra Comuni, soprattutto questo vale per quelli piccoli e piccolissimi, e Regione o peggio governo centrale. Si è molto discettato in questi mesi di Area Vasta di Unioni e fusioni tra Comuni. Sul primo punto non esiste ad oggi alcuna normativa cogente che introduca le cosiddette Aree Vaste mentre su Unioni e soprattutto fusioni le Regioni più previdenti stanno intervenendo incentivando economicamente questi processi. Forse un giorno ci accorgeremo che le Provincie servivano e non costavano così tanto. Sarebbe un triste risveglio. Allo stesso modo deve essere chiaro che in caso di vittoria dei No al Referendum costituzionale le Province rimarrebbero intatte nella forma ibrida attuale di enti di secondo livello senza un vero e proprio bilancio.

Rispetto alle attribuzione di competenza e alle divisioni di funzione tra stato e regioni viene ampliata la possibile competenza delle Regioni oltre all'organizzazione dei giudici di pace ci sono “le disposizioni generali e comuni in materia di politiche sociali…politiche attive del lavoro dell’istruzione e formazione professionale, commercio con l’estero”. Tali attribuzioni possono essere conferite alle Regioni con legge dello stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali a condizione che la Regione si trovi in equilibrio di bilancio. La legge viene approvata da entrambe le Camere in accordo con la Regione interessata.

La nuova formulazione dell’articolo 117 manda definitivamente in soffitta la cosiddetta legislazione concorrente e cioè quelle materia dove potevano intervenire sia la Regione che lo Stato.

Viene ampliata la legislazione esclusiva dello stato con l’inserimento dell’ordinamento delle professioni della comunicazione, protezione civile, energia e infrastrutture strategiche.

La precedente formulazione indicava che sulle altre materie c’era potestà legislativa da parte della Regione lasciando spazio ai conflitti di competenza. Ora invece viene fatta una precisa elencazione delle materie di competenza regionale: minoranze linguistiche, pianificazione della mobilità, dotazione infrastrutturale, programmazione e organizzazione dei servizi sociali e sanitari, sviluppo economico e formazione professionale territoriale, promozione del diritto allo studio, attività culturali, beni ambientali e turismo. Rimane la sempre ambigua chiosa finale “…ogni materia non espressamente riservata all’esclusiva competenza dello stato”. Insomma qualche passo avanti ma senza soluzione definitiva.

Nell'articolo 120 viene invece stabilita la possibilità dello stato di sostituirsi alle Regioni in caso di dissesto finanziario.

L’articolo 122 introduce il limite dei compensi ai consiglieri regionali dicendo che non possono superare quello del sindaco del comune capoluogo, così uniformando le diversissime situazioni presenti nelle Regioni attualmente e provocando un indubbio risparmio per le Regioni stesse. Inoltre stabiliste l’equilibrio di rappresentanza tra uomini e donne.

Massimiliano Franzoni
Presidente diocesano AC

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